Fondo regionale di contrasto all’emergenza abitativa: aperto il bando

Fondi a sostegno delle famiglie in difficoltà. È possibile presentare istanze al Comune di Amalfi per l’intera annualità 2026. Tutti i dettagli per partecipare
Data:

30/01/2026

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Descrizione

I nuclei familiari che si trovano in particolari situazioni di emergenza o disagio abitativo ovvero di priorità sociale, possono presentare domanda per accedere al Fondo regionale di contrasto all’emergenza abitativa, Promosso dalla Regione Campania.

Il Fondo, che rientra nelle politiche regionali di tutela del diritto alla casa e di contrasto alla povertà abitativa, dispone di 500 mila euro annui per il triennio 2025–2027, ai quali si aggiunge un ulteriore milione di euro stanziato dalla Legge regionale n. 6/2020.

Le risorse saranno destinate ai nuclei familiari residenti nel Comune, attraverso due misure di intervento pensate per rispondere in modo mirato alle diverse situazioni di emergenza: contributi per nuclei familiari in condizione di grave e permanente disagio abitativo, presi in carico dai servizi sociali o socio-sanitari pubblici (MISURA 1) e contributi per nuclei familiari in condizione di provvisoria fragilità abitativa, determinata dalla necessità di abbandonare l’alloggio per motivi di emergenza, pericolo strutturale o altre cause di forza maggiore (MISURA 2).

Ai fini dell’accesso all’erogazione dei contributi, il Comune di Amalfi verificherà che tutti i componenti del nucleo familiare siano in possesso dei requisiti previsti per ciascuna misura.

REQUISITI DI ACCESSO AI CONTRIBUTI ALLA MISURA 1

a. cittadinanza italiana o di uno Stato dell’Unione europea ovvero condizione di stranieri titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo) o di stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 40, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), ovvero di stranieri che, in base alla normativa statale, beneficiano di un trattamento uguale a quello riservato ai cittadini italiani ai fini dell’accesso ai servizi abitativi pubblici comunque denominati;

b. residenza nella Regione Campania;

c. assenza della piena titolarità sul territorio della Regione Campania del diritto di proprietà, usufrutto, uso, abitazione di un alloggio che non presenti la condizione di sovraffollamento come definita nella tabella di cui al successivo comma 2 lett. c, fatta salva l’ipotesi in cui l’alloggio debba essere rilasciato a seguito di ordinanza di sgombero emessa dall’autorità competente. Non precludono l’accesso: la nuda proprietà, le quote parziali del diritto di proprietà, usufrutto, uso, abitazione in capo ad alcuni o tutti i componenti del nucleo familiare, salvo che la somma delle stesse attribuisca all’intero nucleo familiare la piena titolarità dei diritti suddetti. Non preclude l’accesso, altresì: il diritto di proprietà dell’alloggio assegnato al coniuge per effetto di sentenza di divorzio o di separazione giudiziale o di accordo omologato in caso di separazione consensuale o in base ad altro accordo ai sensi della normativa vigente in materia. La medesima disposizione si applica, per quanto compatibile, anche nelle ipotesi di scioglimento dell’unione civile di cui all’articolo 1, commi da 22 a 26, della legge n. 76/2016;

d. attestazione ISEE ordinaria o corrente (non è ammissibile l’ISEE ristretto, né l’ISEE minorenni, l’ISEE universitario, l’ISEE sociosanitario) valida alla data di presentazione della domanda, il cui valore non superi l’importo di euro 10.140,00;

e. non siano assegnatari in via definitiva di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Il Comune verifica, altresì, che il nucleo familiare richiedente, al momento della presentazione della domanda, si trovi in condizione di grave disagio abitativo, determinata da una delle seguenti situazioni:

a. abiti regolarmente un alloggio costituito da ambienti impropriamente adibiti ad abitazione, aventi caratteristiche tipologiche o igienico-sanitarie di assoluta ed effettiva incompatibilità con la destinazione ad abitazione, accertate e documentate dall’autorità pubblica competente;

b. abiti in un alloggio avente barriere architettoniche tali da determinare grave disagio abitativo, in presenza di un componente in condizione di disabilità o di non autosufficienza, ai sensi dell’Allegato 3 del DPCM n. 159/2013, certificata da struttura pubblica;

c. abiti in una condizione di sovraffollamento come definita dalla tabella predisposta nelle linee guida.

Ai fini dell’accesso ai contributi di cui alla Misura 1 è necessario che il nucleo familiare sia in carico al servizio sociale o ai servizi sociosanitari pubblici con uno specifico progetto condiviso volto al raggiungimento dell’autonomia. La presa in carico e l’adesione al progetto dovranno essere attestati dal servizio competente.

REQUISITI DI ACCESSO AI CONTRIBUTI ALLA MISURA 2

Ai fini dell'accesso ai contributi di cui alla Misura 2 il Comune verifica che, alla data di presentazione della domanda, tutti i componenti del nucleo familiare siano in possesso dei seguenti requisiti:

  1. cittadinanza italiana o di uno Stato dell’Unione europea ovvero condizione di stranieri titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo) o di stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 40, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), ovvero di stranieri che, in base alla normativa statale, beneficiano di un trattamento uguale a quello riservato ai cittadini italiani ai fini dell’accesso ai servizi abitativi pubblici comunque denominati;
  2. residenza nella Regione Campania;
  3. assenza della piena titolarità sul territorio della Regione Campania del diritto di proprietà, usufrutto, uso, abitazione di un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare così come definito dall'articolo 6 del Regolamento regionale n. 11/2019, fatta salva l'ipotesi in cui l'alloggio debba essere rilasciato a seguito di ordinanza di sgombero emessa dall'autorità competente. Non precludono l'accesso: la nuda proprietà, le quote parziali del diritto di proprietà, usufrutto, uso, abitazione in capo ad alcuni o tutti i componenti del nucleo familiare, salvo che la somma delle stesse attribuisca all'intero nucleo familiare la piena titolarità dei diritti suddetti. Non preclude l'accesso, altresì: il diritto di proprietà dell'alloggio assegnato al coniuge per effetto di sentenza di divorzio o di separazione giudiziale o di accordo omologato in caso di separazione consensuale o in base ad altro accordo ai sensi della normativa vigente in materia. La medesima disposizione si applica, per quanto compatibile, anche nelle ipotesi di scioglimento dell'unione civile di cui all'articolo 1, commi da 22 a 26, della legge n. 76/2016;
    1. attestazione ISEE ordinaria o corrente (non è ammissibile l’ISEE ristretto, né l’ISEE minorenni, l’ISEE universitario, l’ISEE sociosanitario) valida alla data di presentazione della domanda, il cui valore non superi il limite di cui all’art. 17 comma 1 bis del Regolamento regionale n. 11/2019 (euro 28.000,00);

Il Comune verifica, altresì, che il nucleo familiare richiedente, al momento della presentazione della domanda, si trovi in condizione di provvisoria fragilità abitativa determinata dalla necessità di abbandonare l’abitazione a causa di provvedimenti di sgombero per motivi di emergenza, pericolo strutturale o altre cause di forza maggiore.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

  1. La procedura è a sportello e le istanze verranno valutate secondo l’ordine cronologico di presentazione. È possibile presentare istanza aperta per l’intera annualità 2026, salvo esaurimento delle risorse.
  2. La domanda può essere presentata: all’Ufficio Protocollo del Comune oppure tramite PEC all’indirizzo amalfi@asmepec.it .

É POSSIBILE SCARICARE IL BANDO INTEGRALE CON TUTTI I REQUISITI, MODALITÀ E ENTITÀ DEL FINANZIAMENTO

 

A cura di

Ufficio Stampa

Gestisce e coordina i canali di comunicazione esterna attraverso i quali il Comune informa e dialoga con i cittadini e la stampa.

Ultimo aggiornamento

Ultimo aggiornamento: 31/01/2026 11:58

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