#IORESTOACASA: tutte le misure emergenziali in vigore

Il Governo italiano e la Regione Campania hanno emanato provvedimenti, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del Coronavirus, con i quali si dispone l'applicazione di una serie di misure sull'intero territorio nazionale e regionale.
Data:

24/07/2020

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Descrizione

Il Governo italiano e la Regione Campania hanno emanato provvedimenti, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del Coronavirus, con i quali si dispone l'applicazione di una serie di misure sull'intero territorio nazionale e regionale.

AGGIORNAMENTO 24 luglio 2020.   Con ordinanza n. 63 del 24 luglio 2020 del Presidente della Regione Campania della quale si invita alla completa lettura (Scarica l'Ordinanza cliccando qui) su tutto il territorio regionale fino al 31 luglio 202o si applicano disposizioni che regolamentano - tra l'altro - l'uso della mascherina nei luoghi chiusi e sui mezzi di trasporto. Per tutte le misure si rimanda all'ordinanza scaricabile cliccando qui.

Per Tutte le ordinanze della Regione Campania dal 5 giugno 2020 clicca qui  

 

AGGIORNAMENTO 5 giugno 2020.   Con ordinanza n. 55 del 5 giugno 2020 del Presidente della Regione Campania della quale si invita alla completa lettura (Scarica l'Ordinanza cliccando qui) si tutto il territorio regionale si applicano le seguenti disposizioni fino al 31 luglio 2020:

(Scarica l'allegato 1 professioni della montagna e guide)

(Scarica l'allegato 2 aree gioco per bambini e ludoteche)

(Scarica l'allegato 3 servizi infanzia e adolescenza)

(Scarica l'allegato 4 cinema all'aperto, drive-in, spettacoli all'aperto)

(Scarica l'allegato 5 wedding e cerimonie)

(Scarica l'allegato 6 meeting e congressi)

1.1. A decorrere dalla data della presente ordinanza e fino al 31 luglio 2020 è consentita la ripresa delle seguenti attività:
a) guide turistiche e rifugi montani, nella stretta osservanza del Protocollo allegato sub A al presente provvedimento;
b) aree gioco per bambini e ludoteche e servizi per l'infanzia e l'adolescenza (compresi campi estivi e oratori), nella stretta osservanza dei Protocolli rispettivamente allegati sub B e C al presente provvedimento;
c) cinema all'aperto, drive in e spettacoli all'aperto, nella stretta osservanza del Protocollo allegato sub D al presente provvedimento;
d) attivazione di corsi di lingue, di laboratori di formazione e altre attività formative o ricreative presso i circoli culturali e ricreativi, nel rispetto del protocollo allegato sub 2 all?Ordinanza n.52 del 26 maggio 2020, pubblicata sul BURC in pari data. E' altresì consentita l'attivazione delle piscine condominiali, nella stretta osservanza del Protocollo già vigente per le piscine pubbliche ed aperte al pubblico, allegato sub 2 all'Ordinanza n.51 del 24 maggio 2020, pubblicata sul BURC in pari data, per quanto compatibile.

1.2 Dalla data del presente provvedimento e fino al 30 giugno 2020, fermo restando tutto quanto già disposto al punto 1., lett.a), b), e c) dell'ordinanza 53 del 29 maggio 2020, l'orario di chiusura degli esercizi commerciali di cui alla indicata lettera c) è fissato, limitatamente ai fine settimana (venerdì- domenica), alle ore 02,00 p.m..

E' fatta salva la possibilità di musica- anche dal vivo- negli esercizi di ristorazione (bar, pub, ristoranti, etc.), ma resta confermato il divieto di assembramenti e di balli, all'aperto o al chiuso.

1.3 A decorrere dall 8 giugno e fino al 31 luglio 2020, è consentita la ripresa delle seguenti attività:
a) feste di matrimonio e altre cerimonie, nella stretta osservanza del Protocollo allegato sub E al presente provvedimento;
b) organizzazione di meeting e congressi, nella stretta osservanza del Protocollo allegato sub F al presente provvedimento.

 

AGGIORNAMENTO 2 giugno 2020.   Con ordinanza n. 54 del 2 giugno 2020 del Presidente della Regione Campania della quale si invita alla completa lettura (Scarica l'Ordinanza cliccando qui) si tutto il territorio regionale si applicano le seguenti disposizioni fino al 15 giugno 2020:

  • 1.1 Disposizioni in tema di trasporti. 
    E' disposta la nuova programmazione dei servizi di trasporto pubblico locale (TPL), nei termini seguenti:
    - per i servizi di TPL di linea terrestri (su ferro e su gomma) e per i servizi TPL non di linea è confermata la riattivazione dei servizi, nella misura del 100 % dei servizi programmati in
    ordinario, fatte salve diverse disposizioni degli Enti locali competenti, privilegiando nell'organizzazione dei servizi le fasce orarie e le tratte di maggiore affluenza;
    - per i servizi di TPL marittimo, al fine di garantire la continuità territoriale con le isole del Golfo, è disposta l'attivazione dei servizi programmati in ordinario nella misura del 100%, fermo restante un costante monitoraggio in raccordo con gli Enti locali interessati. Le Aziende di trasporto sono tenute a comunicare preventivamente alla Direzione Generale Mobilità della Regione Campania nonché all'Autorità marittima competente i programmi di servizi proposti, al fine della valutazione in ordine alla eventuale necessità di misure o provvedimenti per la riduzione di rischi di sovraffollamento, tenuto conto delle limitazioni geomorfologiche delle aree portuali.
  • 1.2.Le aziende di trasporto comunicano i programmi di servizio- e le eventuali integrazioni- alla Direzione Generale Mobilità della Regione Campania. Dalla data di comunicazione, l'espletamento del servizio è effettuato secondo la nuova programmazione. Eventuali modifiche della programmazione presentata sono consentite esclusivamente in caso di necessità urgenti e non differibili e devono essere comunicate alla Direzione Mobilità della Regione Campania. E' fatto salvo il potere della Direzione Mobilità della Regione Campania di disporre modifiche ai programmi comunicati ai sensi dei periodi precedenti, sulla base di eventuali esigenze di interesse pubblico.
  • 1.3 E' fatto obbligo alle aziende di trasporto, ai relativi dipendenti e agli utenti di osservanza delle misure precauzionali, ivi compreso l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, previste dalle vigenti disposizioni statali e regionali, anche come aggiornate dall'Unità di Crisi regionale e successivamente pubblicate sul sito web della Regione.

2. Disposizioni in tema di ingressi e rientri nel territorio regionale.

  • 2.1. A tutti i soggetti provenienti dalle altre regioni d'Italia o dall'estero, in conformità alla disciplina statale vigente, che faranno ingresso nel territorio regionale, fino al 15 giugno 2020 è fatto obbligo, in caso di comparsa di sintomi, di avvertire immediatamente il Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente e il proprio medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta, ove appartenenti al Servizio Sanitario regionale della Regione Campania, per ogni conseguente determinazione.
    2.2. A tutti i viaggiatori in arrivo alle stazioni ferroviarie di Napoli, Napoli- Afragola, Salerno, Benevento, Caserta, Aversa, Battipaglia, Capaccio- Paestum, Agropoli, Vallo della Lucania, Sapri, con treni che effettuano collegamenti interregionali, o all'aeroporto, è fatto obbligo di:
    - sottoporsi alla rilevazione della temperatura corporea e, in caso di temperatura pari o superiore a 37,5 ƒC, a test rapido Covid-19 ed eventuale tampone, secondo le modalità organizzate presso le singole stazioni o altri luoghi, in conformità a quanto previsto con il presente provvedimento.
    2.3. Ai singoli Comuni individuati nel precedente punto 2.2., d'intesa con la Protezione civile regionale, la Polfer, con il Dipartimento di prevenzione della ASL competente, la Croce Rossa e la Protezione Aziendale di RFI, è demandata l'organizzazione di postazioni di verifica per la rilevazione della temperatura corporea, la eventuale somministrazione di test rapidi Covid-19 e i successivi adempimenti per i casi sospetti, alla stregua delle disposizioni vigenti, per quanto di rispettiva competenza.

3. Disposizioni in tema di accesso alle Isole del Golfo.
Alle persone dirette verso le isole di Capri, Ischia e Procida, fatti salvi gli obblighi previsti dal precedente punto 2. della presente ordinanza, è fatto altresì obbligo di osservare le seguenti
disposizioni:

  • 3. 1. Spostamenti da altre regioni italiane e dall¶estero, nei casi consentiti:
    - obbligo per i viaggiatori che usufruiscono di servizi di linea di imbarcarsi unicamente con traghetti di linea e dalle sole stazioni di Napoli Porto di Massa e Pozzuoli;
    - obbligo della prenotazione online almeno 24 ore prima della partenza, in modo da consentire la più celere organizzazione dei controlli sanitari;
    - obbligo di presentarsi all¶imbarco almeno un'ora prima della partenza, per consentire i controlli;
    - obbligo per tutti i viaggiatori di sottoporsi alla rilevazione della temperatura corporea e, se superiore a 37,5ƒ c.c., al test rapido Covid-19;
    - divieto di imbarco per i viaggiatori che presentano una temperatura corporea superiore a 37,5ƒC;
    - divieto temporaneo di imbarco per i viaggiatori che risultano positivi al test rapido Covid-19, con
    disposizione della sorveglianza fiduciaria, in attesa dell'esito del tampone molecolare nasofaringeo;
  • 3.2.Spostamenti infraregionali:
    - obbligo per i viaggiatori di imbarcarsi unicamente con traghetti e aliscafi di linea dalle stazioni di Napoli Porto di Massa, Napoli Beverello, Pozzuoli, Castellamare di Stabia e Sorrento;
    - obbligo di presentarsi all'imbarco almeno un'ora prima della partenza, per consentire i controlli;
    - obbligo per tutti i viaggiatori di sottoporsi alla rilevazione della temperatura corporea e, in caso di temperatura superiore a 37,5ƒC, a test rapido Covid-19;
    - divieto di imbarco per i viaggiatori che presentano una temperatura corporea superiore a 37,5ƒC;
    - divieto temporaneo di imbarco per i viaggiatori che risultano positivi al test rapido Covid-19, con disposizione della sorveglianza fiduciaria, in attesa dell'esito del tampone molecolare nasofaringeo.
    Agli esercenti i servizi di collegamento marittimo con le isole del Golfo di Napoli è fatto obbligo di mettere a disposizione delle ASL competenti e dell'Unità di Crisi regionale gli elenchi delle prenotazioni obbligatorie ricevute ai sensi del presente provvedimento, in tempo utile a consentire l'organizzazione dei controlli nonché a dare massima diffusione, presso la propria utenza, alle disposizioni di cui alla presente Ordinanza. Agli stessi è fatto, altresì, obbligo di stretta osservanza delle misure di sicurezza e precauzionali di cui alle Linee guida nazionali e regionali in tema di TPL, a tutela degli operatori e degli utenti.
  • 3.3.Ai Comuni delle località di imbarco per le isole del Golfo di Napoli, d'intesa con la Protezione civile regionale e le altre Forze dell'Ordine individuate dalle Autorità competenti, con il Dipartimento di prevenzione della ASL competente, è raccomandata la più ampia collaborazione, anche attraverso la Polizia Locale, per l'ordinato svolgimento delle operazioni di controllo di imbarco- sbarco, la rilevazione della temperatura corporea, la somministrazione di test rapidi Covid-19 e i successivi adempimenti per i casi sospetti, per quanto di rispettiva competenza.

 

AGGIORNAMENTO 29 MAGGIO 2020.   Con ordinanza n. 53 del 29 maggio 2020 del Presidente della Regione Campania della quale si invita alla completa lettura (Scarica l'Ordinanza cliccando qui) si tutto il territorio regionale si ordina quanto segue fino al 15 giugno 2020:

  • a) è fatto divieto di vendita con asporto di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, dopo le ore 22.00 da parte di qualsiasi esercizio commerciale (ivi compresi bar, chioschi, pizzerie, ristoranti, pub, vinerie, supermercati) e distributori automatici;
  • b)  dalle 22.00 alle 6.00 è fatto divieto di consumo di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico, ivi comprese le ville e i parchi comunali;
  • per gli esercizi di cui alla lettera a dell'ordinanza 49/2020 (Scarica l'ordinanza cliccando qui) (Bar, baretti, vinerie, gelaterie, pasticcerie, chioschi ed esercizi di somministrazione ambulante di bibite) resta consentita la facoltà di apertura a partire dalle 5.00 ed è disposto l'obbligo di chiusura entro le 01.00 con obbligo di somministrazione esclusivamente al banco o ai tavoli a partire dalle 22.00.

 

AGGIORNAMENTO 26 MAGGIO 2020.   Con ordinanza n. 52 del 26 maggio 2020 del Presidente della Regione Campania della quale si invita alla completa lettura (Scarica l'Ordinanza cliccando qui) e relativi allegati

(scarica l'allegato sub 1 strutture termali e centri benessere)

(scarica l'allegato sub 2 circoli culturali e ricreativi)

(scarica l'allegato sub 3 protocollo formazione professionale)

(scarica l'allegato sub 4 parchi tematici e di divertimento)

(scarica l'allegato sub 5 attività fisica all'aperto)

(scarica l'allegato sub 6 nota informatori scientifici)

su tutto il territorio regionale si ordina quanto segue:

  • a far data dal 27 maggio è consentita l'attività delle strutture termali e dei centri benessere, nel rispetto del Protocollo , allegato sub 1 al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;
  • a far data dal 27 maggio 2020, è consentita la ripresa delle attività delle piscine di acqua di mare; il "Protocollo di sicurezza anti-diffusione Sars-CoV-2 - Piscine", di cui all''Allegato sub 2 all'Ordinanza n. 51 del 24 maggio 2020, è modificato come segue: - è eliminata, ovunque ricorra, la previsione secondo cui il protocollo non si applica alle piscine di acqua di mare. (Per le misure specifiche si rimanda al testo integrale dell'ordinanza art. 1 comma c.)
  • a far data dal 28 maggio 2020 è consentita l'attività dei circoli culturali e ricreativi, nel puntuale rispetto del protocollo allegato sub 2 al presente provvedimento;
  • a far data dal 28 maggio 2020 sono consentite le attività di formazione professionale, svolte in presenza dagli enti di formazione pubblici e privati, per la parte pratica prevista dal percorso formativo -quali le attività di laboratorio, le attività di stage e relativi esami finali- laddove dette attività non siano altrimenti realizzabili a distanza, nel puntuale rispetto del Protocollo allegato sub 3 al presente provvedimento;
  • a far data dal 28 maggio 2020 sono consentite le attività dei parchi tematici, anche acquatici, nel rispetto del Protocollo allegato sub 4 al presente provvedimento nonché per i parchi acquatici- di quello concernente l'attività delle piscine. In caso di contrasto, prevalgono le disposizioni più favorevoli;
  • il Protocollo allegato n.3 all'Ordinanza n.48 del 17 maggio 2020- "Protocollo di sicurezza anti-diffusione Sars-CoV-2 Settore della ristorazione e bar, è modificato. (Per i termini precisi si rimanda al testo integrale dell'ordinanza art. 1 comma g);
  • il Protocollo di sicurezza anti-diffusione Sars-CoV-2 - Strutture Ricettive, Alberghiere, Complementari e Alloggi in agriturismo", di cui all''Allegato sub 1 all'Ordinanza n. 51 del 24 maggio 2020, è modificato (Per i termini precisi si rimanda al testo integrale dell'ordinanza art. 1 comma h);
  • sono approvate le misure precauzionali allegate sub 5 al presente provvedimento, per lo svolgimento in sicurezza delle attività degli impianti sportivi per l'esercizio di attività fisica all'aperto aventi strutture di servizio al chiuso (reception, spogliatoi, etc.), che sono consentite purchè svolte nel rispetto delle dette misure precauzionali;
  • sono approvate le misure precauzionali di cui al documento allegato sub 6 al presente provvedimento per l'esercizio dell'attività degli informatori scientifici, che è consentita purchè svolta nel rispetto delle indicate misure precauzionali;
  • a parziale modifica del punto 4 dellOrdinanza n.51 del 24 maggio 2020, la misura massima della sanzione prevista per la violazione delle disposizioni di cui alla citata Ordinanza è fissato in euro 1.000.

 

AGGIORNAMENTO 24 MAGGIO 2020.   Con ordinanza n. 51 del 24 maggio 2020 del Presidente della Regione Campania della quale si invita alla completa lettura (Scarica l'Ordinanza cliccando qui) e relativi allegati

(scarica l'allegato sub 1 protocollo strutture ricettive alberghiere, complementari e alloggi in agriturismo)

(scarica l'allegato sub 2 protocollo piscine)

(scarica l'allegato sub 3 protocollo palestre)

  1. fatta salva l'adozione di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell'andamento epidemiologico, su tutto il territorio regionale si ordina quanto segue:
    • dal 25 maggio 2020 è consentito l'esercizio dell'attività ricettiva nelle strutture alberghiere e complementari (tra i quali B&B affittacamere, campeggi, villaggi, case vacanze) e negli alloggi in agriturismo nella stretta osservanza delle misure di cui all'allegato sub 1
    • dal 25 maggio 2020 è consentito purchè nel rispetto delle misure di cui all'allegato sub 2 l'attività delle piscine pubbliche ed aperte al pubblico adibite al nuoto e alle attività ricreative ivi comprese quelle ad uso collettivo inserite in strutture ricettive ad esclusione di quelle alimentate ad acqua di mare e di quelle ad usi  speciali di cura, di riabilitazione e termale il cui esercizio - fatta eccezione per i casi in cui, in conformità alle disposizioni vigenti, non sia stato oggetto di sospensione perchè connesso alla erogazione di prestazioni sanitarie rientranti nei livelli essenziali di assistenza, consentite anche nella cd. "Fase 1" dell'emergenza - è rinviato all'adozione di apposite misure di sicurezza condivise dalla conferenza delle Regioni.  La messa in funzione delle piscine è comunque subordinata alla sanificazione delle vasche,, ove vuote, e alla preventiva analisi delle acque - con relativa annotazione - che evidenzi valori conformi ai prescritti requisiti chimici, fisici e microbiologici. Relativamente ai parchi acquatici, nelle more di specifiche misure di sicurezza, in corso di elaborazione, e/o dell'ulteriore miglioramento della situazione epidemiologica, è consentito l'uso delle sole piscine, con esclusione delle ulteriori attrezzature ( ad es. scivoli, giostre acquatiche)
    • dal 25 maggio 2020 è consentito l'esercizio dell'attività delle palestre, ove rispondenti ai requisiti e nel puntuale rispetto delle misure di sicurezza di cui al protocollo allegato sub 3

 

 

AGGIORNAMENTO 22 MAGGIO 2020.   Con ordinanza n. 50 del 22 maggio 2020 del Presidente della Regione Campania della quale si invita alla completa lettura (Scarica l'Ordinanza cliccando qui) e relativi allegati

(scarica l'allegato sub 1 protocollo per attività ricreative di balneazione e spiaggia)

(scarica l'allegato sub 2 per attività di noleggio di biciclette, scooter, risciò, ciclo-carrozzelle, monopattini elettrici, sideway e simili)

fatte salvo le ordinanze e leggi vigenti nazionali e regionali, si ordina quanto segue:

  1. a decorrere luglio dal 23 maggio 2020 e fino al 31 luglio 2020 , salva l'adozione di ulteriori provvedimenti, su tutto il territorio regionale:
    •  è consentita la riapertura delle attività degli stabilimenti balneari con obbligo di rigoroso rispetto del Protocollo di sicurezza allegato sub 1 al presente provvedimento;
    • con decorrenza dall'adozione di specifici piani comunali, da adottarsi nel rispetto del paragrafo spiagge libere dell'allegato sub 1, è consentita altresì la fruizione delle spiagge a libero accesso, alle condizioni e modalità previste dal piano medesimo;
    • è consentita la riapertura di attività commerciali di noleggio di biciclette, scooter, risciò, ciclocarrozzelle, monopattini elettrici, sideway e simili, nel rispetto obbligatorio del protocollo di sicurezza allegato sub 2 alla presente ordinanza;
    • è consentita l'attività nautica da diporto su mezzi privati, anche da parte di soggetti non appartenenti al nucleo familiare conviventi e residenti o domiciliati nella Regione Campania, con utilizzo dei posti ridotto del 25% rispetto al massimo consentito dal libretto di navigazione, al fine di assicurare un adeguato distanziamento a bordo.

 

AGGIORNAMENTO 20 MAGGIO 2020.   Con ordinanza n. 49 del 20 maggio 2020 del Presidente della Regione Campania (Scarica l'Ordinanza cliccando qui) e relativi allegati

(scarica l'allegato 1 protocollo Regione Campania Autoscuole)

(scarica l'allegato 2 protocollo Regione Campania Mercati)

fino al 3 giugno 2020 fatte salvo le ordinanze e leggi vigenti nazionali e regionali, si ordina quanto segue:

a) ai bar, ai baretti e alle vinerie, gelaterie, pasticcerie, chioschi ed esercizi di somministrazione ambulante di bibite, è fatto obbligo di chiusura serale entro le ore 23,00;

b) agli altri esercizi pubblici di ristorazione - per i quali non vige il limite orario sopra indicato- è fatto obbligo di servizio al tavolo, onde assicurare il necessario distanziamento fra gli utenti, salva la facoltà di asporto e consegna a domicilio;

c) è fatta raccomandazione ai Comuni e alle altre Autorità competenti di intensificare la vigilanza e i controlli sul rispetto del divieto di assembramento sancito dall.1, a 8, del decreto-legge n.33/2020, in particolare nelle zone ed orari della cd. movida;

d) è fatta raccomandazione ai Comuni ai fini dell'adozione, laddove necessario, di provvedimenti di chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, ai sensi dellart.1, comma 9, del citato decreto legge n.33/2020;

e) si richiama altresì il divieto, ai sensi dellart. 1, comma 1, lett.m) del DPCM 17 maggio 2020, di svolgimento di eventi e attività di ogni genere in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso.

  • Su tutto il territorio regionale dal 22 maggio 2020 è consentita l'attività delle autoscuole, centri di istruzione automobilistica, scuole nautiche, studi di consulenza automobilistica con obbigo di rispetto dell'allegato 1
  • Su tutto il territorio regionale dal 22 maggio 2020 è consentita altresì la ripresa delle attività mercatali anche per le categorie merceologiche diverse dalla rivendita di alimentari con obbligo di rispettare l'allegato 2
  • Resta confermato l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale di cui all'art. 16 del decreto-legge n.18/2020 (Cd Mascherine) nelle aree pubbliche e aperte al pubblico del territorio regionale, ivi compresi uffici pubblici e privati e in ogni caso in presenza di persone estranee al proprio nucleo familiare convivente.

 

AGGIORNAMENTO 17 MAGGIO 2020.   Con ordinanza n. 48 del 17 maggio 2020 del Presidente della Regione Campania (Scarica l'Ordinanza cliccando qui) e relativi allegati

(scarica l'allegato 1 Protocollo Regione Campania Servizi alla Persona cliccando qui)

(scarica l'allegato 2 Protocollo Regione Campania Commercio al Dettaglio cliccando qui)

(scarica l'allegato 3 Protocollo Regione Campania Ristorazione e Bar cliccando qui)

(scarica l'allegato 4 Protocollo Regione Campania Musei Archivi Biblioteche cliccando qui),

ferme restando le misure statali e regionali vigenti, sul territorio regionale si ordina quanto segue:

a  decorrere dal 18 maggio 2020 e fino al 31 luglio 2020, fatto salvo quanto previsto ai punti 2. e 3 e salva l’adozione di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell’evoluzione della situazione epidemiologica, su tutto il territorio regionale si applicano le seguenti disposizioni.

1. Disposizioni in tema di attività produttive e commerciali e dei servizi.
1.1.Sull’intero territorio regionale:
a) è consentita la riapertura delle attività inerenti ai servizi alla persona, ivi compresi i parrucchieri, i barbieri e i centri estetici, con obbligo di puntuale osservanza delle prescrizioni contenute nelle Linee Guida di cui al Documento allegato n.1 alla presente Ordinanza;
b) salvo quanto previsto, per le attività svolte nei mercati, alla successiva lettera d), è consentita la riapertura delle attività commerciali al dettaglio, con obbligo di puntuale osservanza delle prescrizioni contenute nelle Linee Guida di cui al Documento allegato n.2 alla presente Ordinanza;
c) ferma la possibilità di esercizio dell’attività con consegna a domicilio e con modalità da asporto nel rispetto delle prescritte misure precauzionali in tutte le fasi (ivi comprese quelle di confezionamento e di trasporto), con riferimento alle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie):
c.1) a far data dal 18 maggio 2020, è consentito ai bar l’esercizio dell’attività al banco, nel rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro e con modalità tali comunque da evitare assembramenti o affollamenti all’interno dell’esercizio commerciale e con divieto di consumazione al tavolo;
c.2) a far data dal 21 maggio 2020, è consentita la ripresa delle attività in loco, con obbligo di puntuale osservanza delle prescrizioni contenute nelle Linee Guida di cui al documento allegato n.3 alla presente Ordinanza;
d) resta consentito l’esercizio delle attività mercatali, limitatamente a quelle di vendita di generi alimentari, nel rispetto delle prescrizioni di cui alle Linee guida sulle misure di sicurezza per la riapertura dei mercati di generi alimentari, allegate all’Ordinanza n.45 dell’8 maggio 2020 e relative misure attuative, nelle more della relativa integrazione ed aggiornamento. Le attività relative alle categorie merceologiche diverse da quelle sopra indicate restano sospese fino al 20 maggio 2020, nelle more dell’integrazione ed aggiornamento delle Linee guida di cui al periodo precedente, a cura dell’Unità di Crisi regionale cui all’uopo si dà mandato, di concerto con l’ANCI e sentite le categorie interessate;
e) è consentita la riapertura dei musei, bibliote

A cura di

Ufficio Stampa

Gestisce e coordina i canali di comunicazione esterna attraverso i quali il Comune informa e dialoga con i cittadini e la stampa.

Documenti

File allegati

DPCM del 4.3.2020 16.32 (File pdf 155,25 kB)
Regione corona virus DEF 1 (File pdf 340,49 kB)
Dpcm 1 marzo 2020 (File pdf 1,63 MB)
DPCM 4 MARZO 2020 (File pdf 509,86 kB)
DPCM 8 MARZO 2020 (File pdf 3,37 MB)
Dpcm 9 marzo 2020 (File pdf 156,55 kB)
DPCM 11 marzo 2020 (File pdf 320,08 kB)
Allegati 1 al DPCM 11 Marzo 2020 (File pdf 380,64 kB)
Allegati 2 al DPCM 11 Marzo 2020 (File pdf 371,16 kB)
Ord n 16 13 03 2020 (File pdf 933,86 kB)
Ord n 15 13 03 2020 1 (File pdf 950,68 kB)
Chiarimento n 5 (File pdf 16,97 kB)
DPCM 22 marzo 2020 (File pdf 2,40 MB)
Allegato 1 DPCM 22 marzo 2020 (File pdf 1,32 MB)
Ordinanza n 23 del 25 marzo 2020 (File pdf 137,40 kB)
DPCM 28 marzo 2020 (File pdf 8,21 MB)
DPCM 1.4.2020 (File pdf 2,02 MB)
Ordinanza n.41 del 1 maggio 2020 (File pdf 275,22 kB)
ORDINANZA n. 42 02.05.2020 (File pdf 469,85 kB)
DPCM 17 maggio 2020 (File pdf 1,60 MB)
All 1 Protocollo AUTOSCUOLE (File pdf 581,50 kB)
All 2 Protocollo MERCATI FIERE (File pdf 918,73 kB)
Allegato sub 1 (File pdf 615,85 kB)
Allegato sub 2 (File pdf 103,23 kB)
Allegato 2 Protocollo Piscine (File pdf 175,33 kB)
Allegato 3 Protocollo Palestre (File pdf 170,28 kB)
Allegato sub a montagna e guide (File pdf 166,26 kB)
Allegato sub e wedding cerimonie (File pdf 174,24 kB)
Allegato sub f meeting congressi (File pdf 171,88 kB)

Ultimo aggiornamento

Ultimo aggiornamento: 04/08/2023 09:39

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